Cos’è il Codice della Crisi e dell’Insolvenza?
È lo strumento che il legislatore ha introdotto con lo scopo di intercettare e segnalare lo stato di crisi della Società.
Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito “CNDCEC”) il compito di valutare la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. A causa della pandemia da Sars-Cov2 l’entrata in vigore del Codice è stata posticipata al 1° settembre 2021 ad opera del c.d. Decreto “Liquidità”. L’art 13 co.1 ritiene sintomatico di uno stato di crisi rilevante per la sua segnalazione l’evidenza di almeno uno dei seguenti casi:
non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi (sistema degli indici di cui alla delega art.13 co.2)
assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso per cause diverse da probabili insolvenze (art. 13, co.1);
ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13, co.1; art. 24);
Il modello – sistema degli indici di cui alla delega art.13 c.2
Il CNDCEC, avvalendosi del supporto di Cerved per le elaborazioni e i test, ha elaborato un modello, in forza della delega dell’art.13 co.2 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Nella costruzione del sistema degli indici ha adottato un approccio di tipo sequenziale. Si presume che sussista una ragionevole presunzione dello stato di crisi qualora la società presenti un patrimonio netto negativo.
Qualora il patrimonio netto sia positivo si verifica il Debt Service Coverage Ratio a 6 mesi (di seguito “DSCR”).
Qualora quest’ultimo risulti inferiore a 1 si presume che sussista una ragionevole presunzione dello stato di crisi. Qualora il DSCR non sia disponibile o sia inattendibile si passa alla valutazione di opportuni indici settoriali.
Questi ultimi presentano diversi valori critici in relazione all’attività imprenditoriale svolta (Classificazione ATECO 2007) cui valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. La tabella riporta gli indicatori selezionati e il valore delle soglie di allerta individuate in base all’attività svolta.
indicatori selezionati e il valore delle soglie di allerta
I segnali di sostenibilità degli oneri finanziari e di indebitamento tributario-previdenziale sono accesi, cioè rilevano una situazione di criticità, in caso di valori maggiori o uguali rispetto al valore soglia. I restanti indici si dicono “accesi” in caso di valori minori o uguali rispetto al valore critico (o c.d. threshold di alert).
Dall’analisi condotta nel documento del CNDCEC (Consultabile sul sito https://commercialisti.it/procedure-concorsuali ) si evince che il tasso di default aumenta significativamente rispetto al tasso di default medio campionario qualora almeno tre segnali risultino accesi. Tuttavia, per riscontrare una situazione prossima all’insolvenza occorre l’accensione di tutti i segnali.
In presenza della ragionevole presunzione dello stato di crisi è fatto obbligo, all’organo di controllo societario, al revisore contabile e alla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, di segnalazione tempestiva all’organo amministrativo. In caso di mancata o insoddisfacente risposta da parte dell’amministrazione, la società è indirizzata agli Organismi di composizione della crisi (Ocri) istituiti presso le Camere di commercio che possono assistere l’impresa nella ricerca una soluzione (per un approfondimento si consulti https://www.lavoce.info/archives/72790/procedure-di-allerta-troppe-imprese-a-rischio-con-la-crisi-da-covid/).
Il nuovo codice della crisi prevede che anche i creditori pubblici qualificati, come l’AdE e lNPS assolvano l’obbligo di segnalazione. Tale obbligo, in forza dei recenti decreti, è stato rimandato di un anno (https://www.mkt.it/analisi-di-bilancio/proroga-codice-crisi-dimpresa/).
Significato degli indici e Considerazioni finali
Rappresenta pregiudizio della continuità aziendale un Patrimonio Netto negativo o sotto il limite legale. In questo periodo eccezionale il legislatore ha previsto una normativa transitoria per evitare che un elevatissimo numero di imprese performanti siano costrette alla messa in liquidazione. La legge di Bilancio 2021, al fine della protezione del capitale sociale, ha disposto la possibilità di “sterilizzare” la perdita risultante in bilancio relativa all’esercizio 2020. In questo modo le imprese hanno 5 anni per riassorbire tale perdita.
Il DSCR esprime la capacità per l’impresa di generare flussi sufficienti per il servizio del debito. L’orizzonte temporale breve (sei mesi) è il risultato del trade-off tra attendibilità del dato e tempestività nella segnalazione. Questo indicatore rende concreta la visione forward-looking, voluta dal legislatore, in grado di fornire una previsione dell’andamento futuro dell’azienda. Il documento presenta due metodologie per il calcolo del DSCR basate sul budget di tesoreria.
Per le imprese, appare, quindi, sempre più imprescindibile l’adozione di accurati sistemi di gestione.
Come precisato precedentemente, esiste la possibilità che il DSCR non sia disponibile o sia inattendibile. In questo caso si adotta il sistema degli indici settoriali. L’analisi del CNDCEC ha condotto alla selezione di cinque indicatori che appartengono a differenti categorie (copertura finanziaria, solidità, liquidità e redditività). L’accensione dei segnali permette di rilevare la presenza di squilibri gestionali di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario. L’introduzione del Codice della crisi intende aprire la strada verso una cultura aziendale orientata al monitoraggio.
L’analisi dei bilanci periodali, l’attenzione verso i ritardi nei pagamenti nei rapporti commerciali, la predisposizione di sistemi di controllo di gestione che siano in grado di cogliere le necessità finanziarie di breve periodo, l’analisi della Centrale Rischi diventano, in questo contesto, l’unico modo per segnalare in anticipo la presenza di criticità e porvi rimedio prima che sia troppo tardi.
Autore Daniele Petrillo è analista finanziario presso Ratinglab S.r.l di Vimercate (MB). Ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. I suoi principali interessi di ricerca riguardano i modelli di rating, l’analisi dei benchmark e l’economia delle crisi d’impresa.


